Chi siamo

L'“A.D.Y.C.A”, è nata dalla fusione della “Associazione Artcounseling.it – Counseling Espressivo e Arteterapie” (2007) e con l'Associazione “Nata Raja Yoga” (2008)  è composta da professionisti della relazione d’aiuto che operano nel campo della prevenzione e della salutogenesi attraverso un orientamento teorico Integrato, con le metodologie del Counseling Espressivo e dello YogaDanza, che ha come punto di forza l’Arte, lo Yoga e la Danza, intesi come strumenti per incrementare il Ben-essere, la consapevolezza, acquisire nuovi stili di comportamento volti alla crescita psicoemotiva e allo sviluppo di abilità motorie.
L’associazione oltre ad offrire una serie di laboratori esperienziali “pronti” rivolti a tutti coloro che vogliono sperimentare un diverso modo di essere esplorando le proprie potenzialità per evolvere e realizzare più compiutamente se stessi, fornisce percorsi personalizzati, su richiesta, per scuole, comunità, cliniche, centri di riabilitazione, centri anziani volti al sostegno, alla crescita e all’aggiornamento professionale.

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=====>>> il Consiglio Direttivo:
Lucilla Loddi, Valentina Anzellotti, Lavinia Borsini, Alessandro Terlizzi, Graziella Salerno



=====>>> gli operativi,:
Lucilla Loddi, Valentina Anzellotti, Graziella Salerno, Roberto Latella















Statuto dell' Associazione Sportiva Dilettantistica

“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie”


Art. 1 – Denominazione e durata.
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva denominata:
A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica”.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive dell'ordinamento sportivo, con particolare attenzione a quelle emanate dal CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

Art. 2 - Sede
La sede legale dell’associazione “A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” è attualmente in Roma, in Via Famagosta 6, 00192.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia, dipendenti dalla sede principale.

Art. 3 – Finalità e attività
L'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” è apartitica, aconfessionale ed ha fini sportivi, educativi, scientifici, culturali e sociali.
Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti: uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
L’Associazione sportiva non ha finalità di lucro, né diretto né indiretto, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti i Soci ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.

“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” persegue i seguenti scopi:

  • Per la crescita umana e sociale dei propri Soci, l’Associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative, compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva dilettantistica;
  • diffondere e favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione del Counseling Espressivo, del Dancecounseling, Danzamovimentoterapia, Danzamovimento Relazionale Creativa e YogaDanza e tutte le attività volte alla relazione d'aiuto con l'ausilio delle Arteterapie, della Danza e dello Yoga, contribuendo a costruire un clima di pace, di tolleranza e di accoglienza reciproca fra gli individui, le culture e le nazioni, contribuendo in tal modo alla crescita psicofisica, culturale, umana, sportiva e civile dei propri Soci, anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • promuovere attività di ricerca, informazione, formazione e servizi nell'ambito del Counseling Espressivo, Danzamovimentoterapia, Danzamovimento Relazionale Creativa e YogaDanza, nonché tutte le culture, sports, arti e scienze in genere, filosofie e antropologie orientali e occidentali, discipline psicosomatiche ed olistiche e tecniche volti al raggiungimento del benessere psicocorporeo e motorio;
  • persegue lo scopo della diffusione e della promozione di attività dedicate all'infanzia, sia dal punto di vista ludico/sportivo, che da quello culturale del Counseling Espressivo, della Danzamovimento Relazionale Creativa e della YogaDanza, in campo sportivo, arteterapeutico (teatro, danza, arte, musica ecc.), linguistico, psicocorporeo, delle arti e scienze in genere;
  • l'organizzazione di laboratori e corsi per la formazione professionale e l'aggiornamento rivolto al corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne alle università, sul Counseling Espressivo, Danzamovimentoterapia, Danzamovimento Relazionale Creativa e YogaDanza, in campo sportivo, arteterapeutico, linguistico e psicocorporeo, delle arti e scienze in genere ;
  • promozione e organizzazione di dibattiti, corsi di istruzione tecnico-professionale e manifestazioni similari con Enti pubblici e privati sul Counseling Espressivo, la Dancecounseling, Danzamovimentoterapia Danzamovimento Relazionale Creativa e YogaDanza e tutte le attività volte alla relazione d'aiuto con l'ausilio delle Arteterapie, della Danza e dello Yoga, in campo sportivo, arteterapeutico, linguistico, psicocorporeo;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e sportivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • Promuovere attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni,  di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute
  • Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie espressioni del Counseling Espressivo, la Dancecounseling, Danzamovimentoterapia, Danzamovimento Relazionale Creativa e YogaDanza e tutte le attività volte alla relazione d'aiuto con l'ausilio delle Arteterapie, della Danza e dello Yoga e delle terapie alternative in genere una risposta ai loro bisogni
  • Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento e a conformarsi alle norme e alle direttive dell’Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi e a partecipare al programma di attività delle stesse.
  • Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Per il conseguimento di detti fini, l'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” può collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga opportuno avere collegamenti.
L'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” può, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali, anche offrendo la propria assistenza, consulenza o collaborazione scientifica.

L'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività sportive e ricreativo-culturali.
L’“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività.

In particolare l’associazione sportiva si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
  • l'organizzazione di laboratori, corsi e corsi professionali
  • promozione e organizzazione di dibattiti, conferenze corsi, stages e manifestazioni similari
  • Promuovere attività editoriali

L'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri Soci; le prestazioni dei Soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica”, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L'“A.D.Y.C.A Accademia Danzamovimentoterapia Yogadanza Counseling e Arteterapie Associazione Sportiva Dilettantistica” svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire gli utili dell'associazione, anche in forma indiretta.

Art. 4- Soci dell’associazione
A) Possono essere Soci dell’associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità;
B) Non sono ammessi Soci temporanei.
C) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
D) L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
E) I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
F) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che purché:
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
G) Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili Soci che hanno raggiunto la maggiore età.
H) I Soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
I) I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva.

Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i Soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del CONI.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili

Art. 5- Gli Organi dell’associazione
Gli Organi dell’Associazione sportiva sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 6- L’Assemblea
A) L’assemblea della Associazione sportiva:
- È l’organo sovrano della Associazione sportiva.
- È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; non sono ammesse deleghe.
- È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei Soci; la convocazione deve:
* avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
* essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;
* indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo.
- Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- Approva e modifica eventuali regolamenti.
B) Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:
- Elezione del Presidente.
- Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione.
- Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.
C) Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7- Validità assembleare
A) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
B) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
C) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 8- Assemblea straordinaria
A) L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
B) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva
A) È l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva.
B) Sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci.
C) Dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea.
D) È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
E) Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo;

Art. 10- Convocazione Direttivo
A) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
B) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Gli incarichi dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti

Art. 11- Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.

Art. 12- Il Presidente
A) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati.
B) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni.
C) Stipula gli atti inerenti l’attività associativa.
D) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.
E) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Art. 13- Processi verbali
Di tutte le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 14- Il rendiconto
A) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
4 B) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
C) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i Soci.

Art. 15- Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 16- Patrimonio
A) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.
B) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
C) I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

Art. 17- Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativamente al rapporto associativo, sono devolute ad un Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede. La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra Associazione da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla Associazione, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti. Sede dell'arbitrato sarà quello della sede legale.
Nell'ambito dei poteri dell'arbitro rientrano anche i provvedimenti da adottare in caso di:
  • irregolare funzionamento dell'organo amministrativo;
  • gravi irregolarità di gestione della Associazione da parte dell'organo amministrativo;
  • gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte dei Soci dell'Associazione.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie

Art. 18- Scioglimento dell’Associazione
A) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
B) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
C) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



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